CHI SIAMO / Statuto

 

"FRANCESCO II DELLE DUE SICILIE"

 

 

ARTICOLO 1

 

Istituzione

Memori dei materni interventi che la B.Vergine Immacolata ha profuso da sempre nella lunga storia dei Regni di Napoli e Sicilia – prima - generando quella gratitudine che fin dal nostro illuminato Sovrano Carlo di Borbone animò di sana devozione tutti gli amati Sovrani con l’eleggerla a speciale Patrona del Regno delle Due Sicilie - poi, avendoLa scelta ora anche come nostra Patrona unitamente a san Francesco di Paola e a san Gennaro Vescovo e Martire, è costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del codice civile e delle leggi ad esso collegate, una fondazione denominata: “FRANCESCO II DELLE DUE SICILIE”, nel prosieguo indicata semplicemente quale “Fondazione”.

ARTICOLO 2

 

Sede

La Fondazione ha Sede legale in Napoli, nella Chiesa di Sant'Antonio Abate alla Via Foria n° 302.

Delegazioni, uffici, rappresentanze stabili e sedi secondarie potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa ed alle relative attività di studio, ricerca scientifica e tecnologica.

Il Consiglio Generale potrà provvedere al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del Comune di Napoli.

 

ARTICOLO 3

 

Scopo

La Fondazione è un ente non lucrativo, il quale non può distribuire utili, ed apartitico, che, in armonia con le parti istituzionali e pubbliche, persegue scopi di interesse generale, ha la finalità di tutelare la personalità, l’immagine, nonché il patrimonio culturale, religioso, storico e politico di Francesco II, Re del Regno delle Due Sicilie, nonché promuovere, sostenere, sviluppare e diffondere le idee di progresso umano, sociale e spirituale, di giustizia e libertà.

La Fondazione, conformandosi alla profonda carità e umanità di Francesco II, intende divulgare valori etici, umanitari e solidaristici propri anche della Chiesa Cattolica Apostolica Romana alla quale la Fondazione si ispira per Credo e Dottrina.

La Fondazione, altresì, conserva e sviluppa quel patrimonio culturale e spirituale profuso instancabilmente dal suo “Ispiratore” Don Massimo Cuofano di grata memoria, degno figlio delle Due Sicilie, al quale tutti i Fondatori costituenti codesta istituzione sono uniti da storica amicizia e lealtà di intenti.

La Fondazione si prefigge, in conformità alle norme vigenti, di assumere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dei predetti scopi e, a mero titolo esemplificativo e, comunque, non esaustivo, si adopererà per:

1) promuovere e divulgare, in Italia ed all’estero, la ricerca storica e scientifica in memoria della figura di Francesco II in tutte le sue forme; organizzare convegni ed incontri di studi e pubblicarne i relativi lavori;

2) recuperare, ordinare, collezionare e catalogare le opere, gli scritti, le informazioni ed il materiale di Francesco II delle Due Sicilie in tutte le sue forme al fine di costituire l’Archivio storico; curare la pubblicazione, anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi di Francesco II Re del Regno delle Due Sicilie, nonché raccogliere, conservare ed ordinare altro materiale inerente alla storia del Regno delle Due Sicilie, sia in ambito nazionale che internazionale;

3) promuovere ricerche storiche, convegni e studi, con relative pubblicazioni, sulla Real Casa dei Borbone delle Due Sicilie, la sua storia, il suo diritto dinastico, la sua eredità morale, culturale, spirituale, politica e sociale;

4) promuovere programmi di istruzione e formazione, onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti, nazionali ed internazionali, ed istituendo borse di studio;

5) svolgere attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura di impegno sociale e di solidarietà, pur sempre nell'esempio cristiano e pio di Francesco II, promuovendo: - l'iter canonico per l'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della sua figura; - incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, nonché la pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione di Francesco II, dei Borbone delle Due Sicilie e degli annessi ambiti tematici sopra citati; - campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su annesse problematiche di carattere sociale;

6) organizzare gestire e sostenere campagne di comunicazione proprie o di terzi che siano utili al conseguimento dei fini della Fondazione e che siano attinenti ad essi ed alla sua attività;

7) impegnarsi come opera benefica a favore di quelle situazioni di disagio e difficoltà che si trovano nel territorio dell'ex Regno delle Due Sicilie, in particolare per le famiglie, i bambini e le nuove generazioni.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività.

La Fondazione potrà, altresì, sostenere nel rispetto e nei limiti di legge, anche finanziariamente, associazioni e movimenti che hanno nei loro programmi finalità comuni alla Fondazione. La Fondazione potrà, inoltre, assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento dello scopo statutario.

La Fondazione può perseguire, altresì, fini assistenziali, di beneficenza e di sostegno ad attività di volontariato e ad iniziative socialmente utili.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse strumentali e/o direttamente connesse e/o accessorie, di cui al successivo articolo 4.

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvarrà del proprio patrimonio di cui al successivo articolo 5), dell'opera volontaria e gratuita dei "Fondatori Promotori" e dei "Partecipanti" di vario tipo e di eventuali altri benefattori e dell’attività di soggetti terzi, volontari e non.

 

ARTICOLO 4

 

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, con espressa esclusione delle attività per legge riservate:

- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;

- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;

- realizzare e promuovere riviste, periodici e portali telematici finalizzati anche alla pubblicazione di lavori scientifici;

- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi, con esclusione della stampa di quotidiani;

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, partecipazioni in consorzi e/o altre forme associative, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni e servizi di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti, società che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- stipulare atti e/o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, contratti di leasing, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, usufrutto o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

- amministrare e gestire, non quale attività di mero godimento, ma quale attività volta al miglior sfruttamento economico dei beni, i cespiti di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi della Fondazione.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei propri componenti né tantomeno li rappresenta agendo, sempre ed esclusivamente, in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei componenti medesimi.

I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri stessi non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori della cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

 

ARTICOLO 4 bis

 

Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

 

ARTICOLO 5

 

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e/o beni mobili registrati e/o beni immobili, ovvero altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Nuovi Fondatori, dai Partecipanti Aderenti e dai Sostenitori Istituzionali;

- dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla medesima acquistati nel rispetto delle previsioni normative di cui al presente Statuto;

- dalle elargizioni, donazioni e/o disposizioni testamentarie, fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate, le quali, con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, i quali, con delibera adottata dal consiglio di amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio.

 

ARTICOLO 5 bis

 

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Nuovi Fondatori, dai Partecipanti Aderenti e dai Sostenitori Istituzionali;

- da contributi e finanziamenti attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici o privati;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, le quali non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dalle quote e contributi di iscrizione ai corsi, agli stages, agli eventi formativi ed a qualsiasi altra iniziativa promossa dalla Fondazione;

- dai contributi di tutti gli organismi che intendessero aderire alle iniziative della Fondazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività della Fondazione fermo restando lo scopo non lucrativo, nel chiaro perseguimento delle finalità della Fondazione.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

ARTICOLO 6

 

Categorie di soggetti partecipanti

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;

- Nuovi Fondatori;

- Partecipanti Aderenti;

- Sostenitori Istituzionali;

- Fondatori Onorari.

 

ARTICOLO 7

 

Fondatori promotori

1. Sono "Fondatori Promotori" le persone fisiche che hanno creato, avviato, e contribuito a realizzare il progetto della Fondazione, dotandola dei mezzi necessari per raggiungere i propri obiettivi. I "Fondatori Promotori" sono, salvo quanto infra precisato, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione stessa e precisamente ROTOLO Luciano, CIVALE Massimo, DE FILIPPO Luigi, CRESCENZI Umberto, ARPAIO Gaspare, GRIMALDI Giovanni e CERCHIA Giuseppe.

2. Possono divenire "Fondatori Promotori”, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che contribuiscono, entro dodici (12) mesi dalla data di costituzione della Fondazione, ad incrementare il Patrimonio della Fondazione, nella forma e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale ai sensi dell’art.14 del presente Statuto, purchè in possesso dei dovuti requisiti di cui all’art.7.3 e di necessario prestigio.

3. La qualifica di "Fondatore Promotore" è vitalizia e spetta a coloro che siano persone fisiche, maggiori d'età e legalmente capaci di agire e che abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini della fondazione, di degna condotta umana e spiccato senso civico, incensurate.

4. In caso di recesso, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da adottare a maggioranza assoluta dei suoi membri, può decidere di attribuire al soggetto ”Fondatore Promotore" in questione lo status di “Fondatore Onorario".

 

ARTICOLO 8

 

Nuovi Fondatori

1. Sono "Nuovi Fondatori" le persone fisiche, singole o associate, giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo in pieno i valori, gli scopi e le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con l’attribuzione di beni materiali, immateriali o con un’attività anche professionale di particolare rilievo, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dall'Assemblea Generale.

2. I "Nuovi Fondatori" sono parte attiva nell’attività della Fondazione essendo coinvolti nelle iniziative della stessa secondo le forme che di volta in volta si riterranno più opportune.

3. I "Nuovi Fondatori" possono partecipare all'Assemblea Generale e, per coloro che siano anche persone fisiche godenti dei necessari requisiti previsti, potranno essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione.

4. I "Nuovi Fondatori" devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i "Fondatori Promotori”, fatta salva la possibilità di essere soggetti diversi dalle persone fisiche. La qualifica di "Nuovi Fondatori" viene attribuita, in armonia con il principio di non discriminazione, ad esito di delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi membri e perdura per tutto il tempo per cui il contributo è versato. 

 

ARTICOLO 9

 

Partecipanti aderenti

1. Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Aderenti” le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, pur non avendo tutti i requisiti richiesti per essere membri della Fondazione, condividendo però le finalità della stessa, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi.

2. I ”Partecipanti Aderenti” possono contribuire alla sopravvivenza della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, al fondo di dotazione ovvero al fondo di gestione, sia mediante contributi in denaro, annuali, pluriennali o versato in unica soluzione, oppure con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con il conferimento di beni materiali od immateriali.

3. L'Assemblea Generale determina, anche annualmente, l'importo minimo e le modalità di versamento dei contributi in danaro, la tipologia dell’attività da espletare nonché la natura dei beni conferiti. Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei “Partecipanti Aderenti” per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. La qualifica di "Partecipanti Aderenti" dura per tutto il periodo per il quale il contributo economico è stato regolarmente versato, oppure il contributo collaborativo è stato regolarmente prestato.

 

ARTICOLO 10

 

Sostenitori istituzionali

1. Sono "Sostenitori Istituzionali" gli enti pubblici, le accademie e le università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dall'Assemblea Generale.

2. Essi non hanno rappresentanza negli organi della Fondazione, ma possono partecipare a tutte le assemblee della Fondazione.

La qualifica di "Sostenitore Istituzionale" viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione in esito di delibera assunta a maggioranza semplice dei suoi membri.

 

ARTICOLO 11

 

Fondatori Onorari

1. Sono "Fondatori Onorari" le persone fisiche, singole od associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, per particolari meriti e prestigio, considerata la loro armonia con gli scopi e gli ideali della Fondazione, vengano nominati tali dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera da assumere a maggioranza assoluta dei suoi membri, il tutto con salvezza di quanto previsto al comma quarto del precedente articolo 7.

2. Possono partecipare alle assemblee degli organi della Fondazione ma non hanno diritto di voto.

 

ARTICOLO 12

 

Prerogative dei partecipanti

1. La qualifica di “Nuovi Fondatori”, di “Partecipanti Aderenti” e di “Sostenitori Istituzionali” della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, e dunque a quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.

2. Gli stessi possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell’Ente.

 

ARTICOLO 13

 

Organi

 

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;

- il Presidente Onorario, ove nominato;

- il Tesoriere, ove nominato;

- i Delegati Territoriali, ove nominati;

- il Collegio dei Revisori dei conti;

- il Comitato Scientifico, ove nominato.

 

ARTICOLO 14

 

Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è costituita dai “Fondatori Promotori”, “Nuovi Fondatori”, “Partecipanti Aderenti”, “Sostenitori Istituzionali” e “Fondatori Onorari”, categorie tutte, ad eccezione dell'ultima, che godono, altresì del diritto di voto.

2. L'Assemblea Generale è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione, rappresenta un momento istituzionale di confronto e di analisi dell’attività della Fondazione medesima, nonché di proposta di nuove iniziative, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione stessa e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle sue finalità.

3. L'Assemblea Generale provvede a:

- nominare il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del primo il quale viene designato in sede di costituzione della Fondazione;

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui al pregresso articolo 3);

- approvare il programma annuale e pluriennale delle attività perseguite dalla Fondazione;

- determinare la forma e la misura minima dei contributi al fine di poter entrare a far parte della Fondazione quali “Nuovi Fondatori”, “Partecipanti Aderenti” ovvero “Sostenitori Istituzionali”;

- determinare la forma e la misura minima del valore del contributo annuale che i membri parte della Fondazione debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione;

- adottare i regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- deliberare le modifiche dello Statuto;

- determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo Statuto.

4. L'Assemblea Generale formula, altresì, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

5. L’Assemblea Generale è convocata, almeno una volta all'anno, e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere anziano.

6. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

7. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, indicando analiticamente il luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, purchè in Italia, l'ora e l'ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione purchè quest'ultima si tenga ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

8. La valida costituzione dell'Assemblea Generale richiede, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

9. Le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto.

10. I membri hanno facoltà di delegare la propria rappresentanza ad altro membro il quale non rivesta la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun membro può rappresentare al massimo due deleganti.

11. All'Assemblea Generale vengono illustrati il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

12. L'attività di partecipazione alla Fondazione ed alle Assemblee non è compensata in alcun modo.

13. Delle riunioni dell'Assemblea Generale, pur se connotate dalla presenza quale verbalizzante del Notaio, viene redatto un verbale il quale va inserito in ordine cronologico nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Generale medesima.

14. Ciascun membro, con le limitazioni del presente Statuto, ha diritto ad un voto.

 

ARTICOLO 15

 

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) membri ed un massimo di nove (9) membri, individuati dall'Assemblea Generale.

2. La nomina dei componenti del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione compete ai “Fondatori Promotori” in sede di costituzione della Fondazione medesima.

3. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione coloro che siano persone fisiche, maggiori d'età e legalmente capaci di agire e che abbiano le attitudini e le competenze necessarie, di degna condotta umana e spiccato senso civico, incensurate.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, fatta salva la perdita della qualifica di membro componente la Fondazione; in tal caso, così come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere, l'Assemblea Generale deve provvedere, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, alla cooptazione di altro consigliere, il quale resterà in carica sino allo scadere del termine degli altri. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione il quale, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del detto Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, venendo all'uopo sostituito nel rispetto di quanto innanzi previsto.

 

ARTICOLO 16

 

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nonché la gestione della Fondazione, nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale e, in particolare:

- delibera in ordine all'ingresso nella Fondazione dei Partecipanti;

- elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione, ad eccezione di quello direttamente individuato dai “Fondatori Promotori” in sede di costituzione della Fondazione;

- nomina il Tesoriere, disciplinandone la durata, le condizioni e le modalità dello svolgimento della carica affidata;

- propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo 3);

- istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dall'Assemblea Generale e ne fornisce esecuzione;

- predispone ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni sulle attività svolte e da realizzare;

- propone eventuali modifiche statutarie da perfezionare;

- nomina i componenti ed il Presidente del Comitato Scientifico;

- propone per l'approvazione all'Assemblea Generale i regolamenti interni alla Fondazione;

- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, individuandone il Presidente e stabilendo la relativa remunerazione;

- delibera in ordine all'esclusione dei membri della Fondazione;

- delibera in merito all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili e mobili registrati, nonché sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, sul perfezionamento di finanziamenti e della partecipazione della Fondazione ad ulteriori organismi, costituiti o costituendi, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

- svolge le attività istituzionali in tutte le forme descritte e definite dal presente Statuto;

- approva la dotazione organica del personale;

- nomina uno o più delegati territoriali, determinandone la qualifica del relativo rapporto.

- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione ed all'utilizzo delle rendite della medesima;

- determina l'istituto di credito cui affidare il servizio di tesoreria;

- promuove operazioni finanziarie con istituti di credito pubblici e privati, ivi ricompresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;

- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

3. Possono essere delegate proprie e/o specifiche competenze, ad uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. I consiglieri delegati informeranno il Consiglio di amministrazione sulle determinazioni assunte.

5. Inoltre, per l’attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra persone professionalmente qualificate, uno o più Comitati per lo svolgimento di determinati progetti, designandone il responsabile. I Comitati esprimono pareri di carattere tecnico e specialistico sull’attività e sui progetti della Fondazione, propongono i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione che ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

6. I membri del Comitato, ove istituito, durano in carica fino alla conclusione del progetto per il quale il Comitato è stato costituito o fino a revoca di competenza del Consiglio.

 

ARTICOLO 17

 

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro (4)volte all’anno presso la sede della Fondazione o altrove - purchè nel territorio italiano - ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti ne facciano richiesta.

2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente, mediante avviso contenente indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno, da spedire ai membri del Consiglio medesimo mediante lettera raccomandata o mediante PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione mediante telegramma, PEC, ovvero via fax, contenente le indicazioni di cui sopra, purché inviata almeno un giorno prima della data fissata per la riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età. Alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione possono partecipare, con funzioni consultive, anche professionisti esterni su esclusiva designazione del Presidente della fondazione.

4. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza a condizione che, in tal caso, tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonchè poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il consiglio s'intende riunito nel luogo in cui si trova il presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, il quale viene inserito in ordine cronologico nell'apposito libero e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

 

ARTICOLO 18

 

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Esso viene eletto da tale ultimo organo ad eccezione del primo designato in sede di costituzione della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione:

- convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste innanzi a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione in giudizio, dinanzi a qualsiasi giurisdizione e di revocarli; esso ha, altresì, la facoltà di nominare i consulenti della Fondazione;

- cura l'osservanza dello Statuto;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;

- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

- può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni. 

Il Presidente compie tutti gli atti urgenti ed indifferibili nell’interesse della Fondazione quando le circostanze fattuali lo rendano necessario, ferma restando la successiva ratifica del Consiglio di amministrazione.

 

ARTICOLO 19

 

Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è il Duca di Castro ed Erede al trono delle Due Sicilie, attualmente Sua Altezza Reale Carlo di Borbone Due Sicilie.

Egli ha diritto di partecipare – anche con esercizio di voto – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita.

 

ARTICOLO 20

 

Il Segretario

1. Il Segretario, ove nominato, è il responsabile del funzionamento corrente dell’ufficio del protocollo della Fondazione e si occupa della verbalizzazione e dell'esecuzione delle delibere consiliari.

2. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti.

3. Le dimissioni dall'incarico di Segretario, anche prima della scadenza della carica, devono essere formulate e comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Il Segretario può essere revocato al verificarsi delle ipotesi di esclusione di cui al successivo articolo 27.

 

ARTICOLO 21

 

Tesoriere

1. Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione di ciascun esercizio (che coincide con l’anno solare) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ed il conto consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo, entrambi corredati dai rispettivi allegati, ai fini della loro approvazione;

- firma i registri ed i libri contabili;

- dispone il pagamento delle fatture spettanti per lo svolgimento di prestazioni in favore della fondazione;

- controlla che le attività siano svolte in ottemperanza alla normativa vigente, secondo quanto disposto dalle leggi fiscali;

- propone le spese e gli acquisti.

In caso di mancanza di tale nomina, svolge provvisoriamente le sue funzioni il Segretario.

2. La nomina del Tesoriere spetta al Consiglio di Amministrazione il quale provvede pure a determinare i compiti.

3. Le dimissioni dall'incarico di Tesoriere, anche prima della scadenza della carica, devono essere formulate e comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale.

4. Il Tesoriere può essere revocato, per gravi motivi presentati dal almeno uno dei Consiglieri, con deliberazione adottata con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 22

 

I Delegati territoriali

I delegati territoriali, ove siano istituiti, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la natura e la durata nonché l’ambito territoriale di sua competenza. Essi sono i responsabili materiali e locali del buon andamento della Fondazione.

Il Delegato, nei limiti della propria competenza territoriale, è responsabile operativo dell’attività della Fondazione. In particolare, il delegato territoriale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente e coordina le specifiche attività della Fondazione, collaborando sia con Istituzioni, Enti, Associazioni, sia con privati, per promuovere ed incentivare sia i programmi e le iniziative della Fondazione, che organizzare e collaborare per eventi culturali, artistici, e/o religiosi, ma sempre rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione e previa autorizzazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Delegato provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi della Fondazione. I Delegati provvedono inoltre all'assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 23

 

L'organo di controllo

La Fondazione può nominare un organo di controllo costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, ove invitati dal Consiglio, possono partecipare alle riunioni dei Comitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 (tre) anni - e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica - ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

La nomina del/i componente/i del primo Organo di Controllo della Fondazione all’atto della costituzione della stessa, è di competenza dei “Fondatori Promotori”.

Le nomine dei componenti dell'Organo di Controllo successive a quelle indicate al comma precedente, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 24

 

Il Comitato Scientifico

1. E' organo consultivo della Fondazione, ove istituito, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10 (dieci). Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sceglie e nomina i membri tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere.

Il Comitato Scientifico formula altresì pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

3. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale della attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da un suo incaricato, e alle sue riunioni possono assistere i Delegati, se istituiti.

4. Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Comitato Scientifico viene illustrato il Bilancio Consuntivo, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

 

ARTICOLO 25

 

Retribuzione delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo che per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno diritto al compenso per lo svolgimento della propria attività, come determinato dal Consiglio di Amministrazione. Chi è investito di una carica prevista dal presente Statuto ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi affidati, nonché, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, ad una remunerazione qualora l'Assemblea Generale lo reputi necessario per il buon funzionamento dell'ente.

 

ARTICOLO 26

 

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre ogni anno. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio medesimo. Qualora le circostanze lo richiedano l’approvazione del rendiconto può avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, viene data opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi nella gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisito di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

E’ vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la Fondazione osserverà le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile, in quanto applicabili.

La Fondazione provvede alla tenuta dei seguenti libri: libro giornale, libro degli inventari, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato scientifico, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ARTICOLO 27

 

Recesso - Esclusione

1. La qualità di membro della Fondazione, qualunque sia la carica e la qualifica rivestita, si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

2. Il membro della Fondazione può recedere nei casi previsti nel presente statuto e, in particolare allorché abbia perduto i requisiti per l'ammissione ed ogni qualvolta non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo della Fondazione ed all'attività della medesima;

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al membro della Fondazione che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

4. Il recesso ha effetto alla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Il Consiglio di Amministrazione può pronunziare l'esclusione della Fondazione ove il membro medesimo:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti adottati, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Fondazione, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, della permanenza nella Fondazione stessa;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento dei contributi, previa intimazione dell'organo amministrativo, o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Fondazione;

c) svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi della Fondazione;

d) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Fondazione;

e) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente articolo 7.3;

f) venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati la cui gravità renda improseguibile la permanenza all'interno della Fondazione;

g) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Fondazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

h) sia stato dichiarato fallito o sia soggetto a procedure concorsuali.

7. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nell'elenco dei membri della Fondazione.

8. Contro la deliberazione di esclusione, il membro, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

9. Le decisioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai membri che ne sono l'oggetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i membri e la Fondazione in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tale materia, saranno demandate, a tutti gli effetti di legge, alla decisione dell'organo arbitrale, come regolato dal presente statuto.

10. I membri che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno attivare le procedure di cui all'articolo 27.3 e 8. del presente statuto.

11. I membri della Fondazione receduti od esclusi non hanno nessun diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto, alla restituzione dei beni conferiti nella Fondazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della Fondazione.

 

ARTICOLO 28

 

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività e degli scopi della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

 

ARTICOLO 29

 

Scioglimento, liquidazione ed estinzione della Fondazione

La Fondazione si scioglie nel caso in cui gli scopi per i quali è costituita siano esauriti o divengano impossibili in relazione ai mezzi disponibili o per altri motivi, ovvero per deliberazione, con la suindicata maggioranza rafforzata, dell'Assemblea Generale. Lo scioglimento comporta la messa in liquidazione della Fondazione mediante apposita determinazione dell'Assemblea Generale la quale dovrà deliberare con le maggioranze di cui innanzi. Per l’esecuzione della liquidazione l'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, una volta definiti i rapporti pendenti, risultante dalla liquidazione deve essere tassativamente devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, a Fondazioni che abbiano affini o analoghi con quello della Fondazione.

 

ARTICOLO 30

 

Disciplina transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I designati membri del Consiglio di Amministrazione devono prodigarsi, insieme ai fondatori, al fine di ottenere dalle competenti autorità amministrative il beneficio della personalità giuridica. I fondatori ed i membri del designato Consiglio di Amministrazione devono comportarsi con prudenza e porre in essere quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed evitarne il deperimento. Ove per qualsiasi causa non si ottenesse, ai sensi di legge, il riconoscimento della personalità giuridica, i beni che costituiscono oggetto del fondo di dotazione verranno restituiti ai fondatori e ad eventuali ulteriori soggetti conferenti mediante risoluzione dell'atto costitutivo.

 

ARTICOLO 31

 

Regolamenti

La Fondazione si propone di dotarsi di uno e/o più regolamenti, da predisporre ad opera dell'organo amministrativo e da approvarsi da parte dell'Assemblea Generale, destinati a disciplinare e meglio precisare l'organizzazione e la composizione strutturale dell'ente.

 

ARTICOLO 32

 

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste nel codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Luciano Rotolo - Luigi De Filippo - Umberto Crescenzi - Gaspare Arpaio - Giovanni Grimaldi - Giuseppe Cerchia - Nicola Giampaolo - Renna Maria Antonietta - Alberta Antinolfi notaio. Vi è impronta sigillo.

- Ogni riproduzione intera o parziale dei contenuti va concordata con la Segreteria generale. Senza autorizzazione, si è soggetti ad azione penale -